Friuli Venezia Giulia: incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle Pmi – Lr n. 4-2013

AMBITO AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 0

SOGGETTO GESTORE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

 

DESCRIZIONE

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Beneficiarie degli incentivi sono le PMI attive e con sede o almeno un’unità operativa attiva nel territorio regionale.

Sono ammissibili a incentivazione le seguenti iniziative articolate in progetto realizzate dalle PMI atte a perseguire gli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitività:

  • attività finalizzate all’utilizzo del commercio elettronico;
  • introduzione di una certificazione di qualità;
  • ricorso a un manager a tempo;
  • ricorso al consulente per l’internazionalizzazione;
  • ricorso al consulente per la strategia aziendale.

INTERVENTI PER IL SUPPORTO ALLE RETI DI IMPRESA

Beneficiarie degli incentivi sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione. I progetti prevedono sempre la partecipazione di piccole imprese e/o microimprese. Le imprese beneficiare devono essere attive e avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale. Fatte salve le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le imprese sono ammissibili senza limitazioni di settore o attività

Gli incentivi sono destinati a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto di aggregazione in relazione alla quota parte di spese sostenute dalla stessa per il progetto.

Il progetto di aggregazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

  • fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;
  • fase di predisposizione;
  • fase di realizzazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE AL COMPARTO PRODUTTIVO ARTIGIANO – Art. 28 (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 12/2002)

Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

  • da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell’attività artigiana previste all’articolo 13, comma 5; qualora l’impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l’immediata interruzione dell’attività e il sequestro delle relative attrezzature;
  • da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all’artigianato, previste all’articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all’articolo 23, comma 6 della legge regionale (vedla documentazione specifica); 
  • da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all’articolo 14, comma 4 della legge regionale (vedla documentazione specifica), qualora la presentazione della dichiarazione per l’iscrizione all’A.I.A. non sia contestuale all’inizio dell’attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall’inizio dell’attività;
  • da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell’attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comma 5 della legge regionale (vedla documentazione specifica);
  • da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comma 5 della legge regionale (vedla documentazione specifica), dei seguenti eventi modificativi:

1) superamento dei limiti dimensionali;
2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
4) trasformazione della forma giuridica della società;
5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall’articolo 10, comma 1, lettera b), e dall’articolo 10, comma 2 della legge regionale (vedla documentazione specifica);
6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge regionale (vedla documentazione specifica), relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all’articolo 24, comma 4 della legge regionale (vedla documentazione specifica).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE – Art. 55
(Sanzioni amministrative)

L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell’attività per i due anni successivi all’accertamento della violazione. Nei casi di cui all’articolo 39, comma 2 della legge regionale (vedla documentazione specifica), l’esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell’agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 142 della legge regionale (vedla documentazione specifica).

L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo in locali non destinati in via esclusiva all’attività di agenzia di viaggio e turismo ovvero privi di distinzioni in caso di svolgimento di altre attività ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera e), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, sebbene idonei strutturalmente e funzionalmente all’esercizio dell’attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo in locali diversi da quelli indicati nella SCIA, non idonei strutturalmente e funzionalmente all’esercizio dell’attività, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica.

L’utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all’articolo 40, comma 6, lettera a), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 6, lettera c) della legge regionale (vedla documentazione specifica), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e in caso di mancata riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 55 bis della legge regionale (vedla documentazione specifica).

L’esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico ovvero delle qualifiche professionali di cui all’articolo 45, commi 1 e 2 della legge regionale (vedla documentazione specifica), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 18.000 euro. In caso di recidiva è disposto, altresì, il divieto di prosecuzione dell’attività per i due anni successivi all’accertamento della violazione.

La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all’articolo 45, comma 3 della legge regionale (vedla documentazione specifica), da parte dei direttori tecnici, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e, in caso di recidiva, la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 47 della legge regionale (vedla documentazione specifica).

La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 3 della legge regionale (vedla documentazione specifica), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

 

BENEFICIARI E FINALITA’

BENEFICIARI
Consorzio; Impresa o Professionista; Cooperativa

DIMENSIONE BENEFICIARI
micro impresa; piccola impresa; media impresa

SETTORE
Industria; Turismo; Commercio; Costruzioni; Audiovisivo; Servizi; ICT; Trasporti; Energia; Farmaceutico; Alimentare

 

INCENTIVI E SPESE

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo; Finanziamento

INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Gli incentivi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Norme finanziarie

Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale (vedla documentazione specifica), relativamente agli incentivi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2013, a carico all’unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013, con la denominazione "Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività – spese correnti". Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale (vedla documentazione specifica), relativamente agli incentivi di parte capitale, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2013, a carico all’unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013, con la denominazione "Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività – spese di investimento".

Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1 della legge regionale (vedla documentazione specifica), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2013, a carico all’unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013, con la denominazione "Finanziamenti alle PMI per il supporto delle reti d’impresa". Alla copertura dell’onere di 30.000 euro per l’anno 2013, derivante dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall’unità di bilancio 1.3.1.1022 e dal capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013.

Alla copertura dell’onere complessivo di 20.000 euro per l’anno 2013, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall’unità di bilancio 1.5.2.1033 e dal capitolo 9249 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 2013.

Investimento minimo

€ 0

Investimento massimo

€ 0

 

TEMPISTICA INVESTIMENTO

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (10 aprile 2013).

DATA APERTURA
11/04/2013

DATA CHIUSURA

 

Clausola di esclusione di responsabilità
Warrant Hub S.p.A. non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda e ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Warrant Hub S.p.A — Corso Mazzini,11 – 42015 Correggio (RE) Italia – Tel. 0522 7337 – Fax. 0522 692586

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